Depositi Dormienti
D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 – Regolamento di attuazione dell’art. 1, c. 345 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi dormienti.
DPR 22 giugno 2007, n. 116 – Ha dato attuazione all’art.1, comma 345, della Legge 266/05 che ha disposto “l’istituzione di un Fondo alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti, nonché del comparto assicurativo e finanziario allo scopo di indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittima di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito”.
Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007).
Il Regolamento fornisce la definizione del deposito dormiente e stabilisce come le banche debbano operare nei confronti della clientela titolare di un rapporto dormiente che potrebbe confluire al Fondo di cui sopra.
In sintesi il regolamento prevede che:
– sono considerati “dormienti” i depositi di somme di denaro e i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari;
– decorso il suddetto termine il deposito “dormiente” deve essere estinto, ai sensi dell’art. 3 del provvedimento in oggetto, salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell’intermediario, il titolare non effettui un’operazione o movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto). Le somme depositate saranno, quindi, trasferite ad un Fondo pubblico (il fondo di cui all’art. 1 comma 343 della L. 266/2005).
COSA ACCADE QUANDO IL DEPOSITO RISULTA DORMIENTE
– La Banca comunica al titolare del deposito risultante dormiente lo stato di dormienza.
– Il titolare del deposito dormiente ha 180 giorni di tempo per movimentare il deposito e risvegliarlo.
– Trascorsi i 180 giorni il deposito non risvegliato viene bloccato dalla Banca.
– Trascorsi quattro mesi di tempo dal blocco, il rapporto viene estinto devolvendone le somme ed i valori relativi al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, legge 266/2005, destinato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario, secondo le modalità previste dal regolamento.
COME AVVIENE LA COMUNICAZIONE DELLO STATO DI DORMIENZA AI TITOLARI DI DEPOSITI AL PORTATORE
Nel caso dei depositi al portatore che siano risultati dormienti, la Banca non è in grado di conoscere il titolare del rapporto al portatore. Per questo motivo, la comunicazione alla clientela interessata avviene attraverso l’esposizione nei locali aperti al pubblico della Banca e attraverso la pubblicazione dell’elenco dei depositi sul suo sito internet.
Quali sono i depositi al portatore dormienti
Sono dormienti i libretti di deposito al portatore il cui saldo attuale attivo è superiore ad euro 100 e non risultano movimentati dal titolare da oltre dieci.
Cosa fare per “risvegliare” un rapporto dormiente
“Risvegliare” un rapporto dormiente significa movimentarlo attraverso: versamenti, prelievi, richiesta di carnet assegni, pagamento utenze, altro.
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