Le nuove disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari hanno profondamente innovato la normativa previgente, prevedendo, tra l'altro, ulteriori e più specifici obblighi di informativa a favore della clientela.
Tali nuove disposizioni si muovono in una logica volta a consentire alla clientela di effettuare scelte maggiormente consapevoli. A tal fine la Banca di Credito Cooperativo di Napoli si è già da tempo impegnata per adeguarsi alle disposizioni normative.
Nell'ambito di tale impegno in questa sezione del sito internet sono disponibili, tra l'altro, l' "avviso delle principali norme di trasparenza" ed i "fogli informativi della BCC"; gli stessi sono anche a disposizione della clientela in formato cartaceo presso la filiale della Banca.
» Principali Diritti del Cliente e Reclami
Principali Diritti del Cliente
Il documento sui "Principali diritti del cliente", redatto secondo un modello standard previsto dalla normativa di Vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, è messo a disposizione della clientela e va letto con attenzione perché richiama gli aspetti da tener presente in ogni fase del rapporto fra l’intermediario e il cliente, cioè nella fase precontrattuale, al momento della stipula del contratto, durante e al momento della chiusura del rapporto contrattuale; ciò riguarda il Conto Corrente, i Depositi, i Finanziamenti, il Leasing, il Credito al Consumo (fino a 30.987,12 euro) ed altri servizi regolati dalle disposizioni della Banca d'Italia.
Reclami
I Clienti possono presentare reclami alla Banca per disservizi ricevuti o contestazioni relative ad operazioni, servizi o prodotti. Il reclamo può essere esposto direttamente al Responsabile della Filiale o dell’Ufficio interessati dalla questione, per avere una risposta immediata o per giungere rapidamente ad una soluzione che sia soddisfacente per il Cliente.
Se il Cliente non sarà soddisfatto dalla risposta ricevuta o dalla soluzione proposta dal Responsabile della Filiale o dell’Ufficio, potrà comunque segnalare formalmente la questione all’Ufficio Reclami della Banca, direttamente oppure per raccomandata A/R, via fax o per posta elettronica.
I recapiti per contattare l’Ufficio Reclami della Banca sono i seguenti:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI S.C.
UFFICIO RECLAMI
Via R. Bracco, 27/29 – 80133 - Napoli
Tel. 081/552.93.86 – Fax 081/552.21.96
e-mail: segreteria@bccnapoli.bcc.it
In qualsiasi caso il Cliente ha diritto di ricevere una risposta entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo.
Qualora il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta o della soluzione proposta, o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni, potrà rivolgersi a:
1) Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
- - Per controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 EURO, con l’esclusione dei servizi di investimento;
- - Per controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono;
- - Per controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 Dicembre 2001, n. 456, emanato in attuazione del D. Lgs. 28 Luglio 2000, n. 253.
2)
Ombudsman – Giurì Bancario
- - Per controversie relative a servizi di investimento;
- - Per controversie relativi a bonifici transfrontalieri.
3)
Conciliatore Bancario e Finanziario
- - Per controversie relative alle materie attinenti l’operatività degli intermediari, bancari e finanziari.
Per ulteriori dettagli si faccia riferimento al documento di seguito riportato.
» Fogli Informativi e Calcolo ISC
Fogli informativi
» Fogli Informativi BCC Napoli
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In ottemperanza alle norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari vengono riportati, di seguito, i "Fogli Informativi" della nostra banca contenenti, tra l’altro, informazioni sull’intermediario e sulle condizioni, caratteristiche e rischi tipici dell’operazione o del servizio offerto. Gli stessi sono messi a disposizione della clientela presso i nostri sportelli.
Per i "Fogli Informativi" relativi alle nostre società prodotto (Agrileasing, Findomestic, Agos, Telepass, Diners, ecc..) si rimanda alle informazioni sulla trasparenza contenute nei rispettivi siti internet.
ISC – Indicatore Sintetico di Costo - Calcolo dell'ISC
Le nuove Disposizioni di Vigilanza emanate da Banca d'Italia in materia di trasparenza bancaria prevedono la classificazione della clientela in tre differenti categorie; a)consumatori; b)clientela al dettaglio; c) altri.
La categoria "clientela al dettaglio" ricomprende: i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
A maggior tutela della "clientela al dettaglio" le sopra citate nuove Disposizioni di Vigilanza in materia di trasparenza prevedono alcuni adempimenti. In particolare, laddove la banca offra contratti di apertura di credito che prevedono l'applicazione della commissione di massimo scoperto o altre forme di remunerazione degli affidamenti comprensive di una pluralità di costi, la banca è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet un algoritmo di calcolo che consenta un' agevole determinazione dei costi complessivi relativi agli affidamenti in conto corrente.
A tal fine abbiamo messo a disposizione lo strumento "Calcolo ISC". L'utilizzo dello strumento è semplice ed immediato: a fronte dell'inserimento di tutti i dati della linea di credito desumibili dal foglio informativo (tasso di interesse ed oneri ulteriori), dell'importo e della durata del rapporto, viene calcolato in automatico l'indicatore sintetico di costo, espresso in termini percentuali e su base annua.
Tutti i campi dello strumento sono variabili; pertanto, pur essendo impostati dei valori precompilati come la durata, il cliente può inserire dati specifici (importo, tasso di interresse, spese) e calcolare agevolmente l'indicatore.
Per i mutui, le anticipazioni bancarie, le aperture di credito e i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti”, ISC è denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito al consumo. L'ISC considera, oltre al tasso applicato, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.
» Guide Pratiche
Le Guide di seguito riportate, redatte secondo le disposizioni di Vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, intendono fornire alla clientela una corretta e semplice informativa relativamente ai più comuni prodotti e servizi offerti dalla banca con particolare riferimento a: Conto Corrente, Mutuo ed accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie.
» Informativa Antiusura
Con riferimento alla rilevazione periodica dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura (Legge 7 marzo 1996 – n. 108) si riportano, di seguito:
» Prestiti Obbligazionari
» Basilea II - Terzo Pilastro
E’ un accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche dei paesi aderenti.
Cosa comporta per le banche
Le banche devono classificare i propri clienti in base alla loro rischiosità, attraverso procedure di rating.
Devono accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti.
Maggior rischio = maggiori accantonamenti.
Cosa comporta per le imprese
Le imprese, in particolare le PMI, devono attuare politiche, gestionali e di bilancio, che abbiano lo scopo di rafforzare la propria struttura e la propria immagine per affrontare serenamente l'esame dei rating bancari.
Quando è entrato in vigore
La disciplina Capital Requirements Directive (CRD), recepita dalla Banca d’Italia con la circolare n. 263/2006, è entrata in vigore dall’inizio del 2007 quale fondamento per l’introduzione della normativa di Basilea II nell’Unione Europea.
Fasi Attuative
La circolare n.263/2006 della Banca d’Italia, che disciplina le metodologie di gestione dei rischi da parte delle banche e gli indirizzi ed i criteri dell’attività di supervisione della Banca d’Italia stessa per assicurare la stabilità del sistema bancario, persegue il proprio obiettivo attraverso tre pilastri:
- 1. Requisiti Patrimoniali Minimi
- 2. Controllo Prudenziale
- 3. Disciplina di Mercato.
Primo Pilastro (Requisiti Patrimoniali Minimi)
Prevede un requisito patrimoniale minimo per fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi), e, allo stesso tempo, permette l’uso di metodologie alternative per il calcolo dei rischi stessi
Secondo Pilastro (Controllo Prudenziale)
Promuove la collaborazione tra banche e Autorità di Vigilanza Nazionali chiamate a dare un giudizio sull’adeguatezza del controllo dei rischi approntato da ciascuna banca.
In particolare, viene introdotto un processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale, ICAAP, che richiede alle banche di dotarsi di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a far fronte ad ogni tipologia di rischio.
Terzo Pilastro (Disciplina di Mercato)
Introduce l’obbligo di informare il pubblico con apposite tabelle informative sulla propria adeguatezza patrimoniale, all’esposizione ai rischi ed alle caratteristiche generali dei sistemi di gestione, controllo e monitoraggio dei rischi stessi.